Legge 210

LEGGE 210 – TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Le nuove norme si applicano alle concessioni edilizie rilasciate dopo il 21/07/05, data di entrata in vigore della Legge.

Beneficiari saranno le persone che hanno sottoscritto un contratto preliminare di acquistodi un immobile per il quale non sia possibile un trasferimento immediato della proprietà,inclusi i soci di cooperative edilizie.

La polizza fideiussoria garantisce gli acconti versati dagli acquirenti.

Oltre alla fideiussione il costruttore ha l’obbligo di stipula di una polizza assicurativa contro vizi e difetti dell’opera che si dovessero manifestare dopo la stipula del contratto di compravendita (vedi polizza decennale postuma).

Oltre al premio di polizza il contraente dovrà versare il 5%° del capitale assicurato, per il fondo di solidarietà a favore dei soggetti colpiti da fallimenti immobiliari.

Documentazione per l’emissione delle polizze:

Preliminare di vendita.

Durata della garanzia
Fino alla data prevista per il rogito.