Compagnie
Itas Mutua Servizio Reclami Gruppo ITAS Assicurazioni
Piazza delle Donne Lavoratrici 2-38123 Trento
FAX: 0461891840
Chubb European Group Limited
Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano
FAX: 0227095430
Pronto Allianz-Servizio Clienti-C.so Italia 23 – 20122 Milano
Piazza Tre Torri 3 – 20145 – Milano
Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
FAX: 0258477128
D.A.S. spa
Via Enrico Fermi, 9/B – Verona – 37135
FAX: 0458351025
Piazza Poli 42, 00187 Roma
FAX: 06697697714
Via Cassinis 21 20139 Milano
FAX: 025351794
Italiana spa
Servizio Benvenuti in Italiana-Via Marco Ulpio Traiano 18 – 20149 Milano
TEL: 800101313
FAX: 0239717001
Revo Insurance spa
Viale dell’Agricoltura n. 7 – 20135 Verona
TEL: 0292885700
FAX: 0292885749
Reclami
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECLAMO AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS 24/2008 , MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO IVASS 46/2016
Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’ Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclami scritti all’intermediario o all’impresa proponente.
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta; il termine resta sospeso per un massimo di 15 giorni per le integrazioni di istruttoria.
I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le seguenti modalità ed essere indirizzati ai seguenti recapiti: Gisabele srl Via E. Conti 19 – 50018 Scandicci (Fi) email: gisabele@gisabele.it PEC: gisabele@pec.gisabele.it . Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore FAX: 06 42133206 – Via del Quirinale, 21 00187 Roma – Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente e dell’eventuale riscontro fornito. Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico, denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l’Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all’Intermediario principale per conto del quale svolge l’attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L’informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall’Intermediario principale. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito. Si ricorda che il reclamante in alter nativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall’art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell’RCAuto.