Concessioni edilizie

La legge stabilisce che “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipi agli oneri ad essa relativi e che l’esecuzione delle opere sia subordinata a concessione da parte del Sindaco”.

All’atto del rilascio della concessione di edificare, i concessionari sono chiamati a prestare le seguenti garanzie per:

  • il pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione;
  • il pagamento dilazionato del contributo commisurato al costo di costruzione.

Documentazione per l’emissione delle polizze:

  • Lettera di notifica rilascio della concessione edilizia con benestare dell’Amministrazione Comunale al pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e del contributo commisurato al costo di costruzione;
  • Copia della convenzione stipulata col Comune (per obblighi riguardanti l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria)

Durata della garanzia
La durata della garanzia deve corrispondere a quella degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente

La polizza resta in vigore fino al suo svincolo che avviene con la restituzione dell’originale della stessa oppure con dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune garantito.