Garantisce al Ministero dell’Ambiente il trasporto, la bonifica dei siti inquinati e il risarcimento del danno all’ambiente ai sensi dell’art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 in conseguenza dell’attività svolta.
L’importo della garanzia è commisurato alla categoria e al tipo di rifiuti da trasportare.
Documentazione per l’emissione delle polizze:
Lettera di autorizzazione del Ministero dell’Ambiente.
Durata della garanzia
Pari ad anni cinque maggiorata di due anni.