Fideiussioni a Scandicci (Firenze) e Provincia

La fideiussione è un contratto sottoscritto da tre figure : un contraente, un beneficiario e un garante.
Il garante è colui che offre garanzie per il contraente nei confronti del beneficiario.

Esistono principalmente 2 tipi di fideiussioni:

Fideiussioni sul dare: Garanzia di un pagamento;
Fideiussioni sul fare: Garanzia della corretta esecuzione di un lavoro o di una fornitura.

La fideiussione è prevista dalla legge per tutto quello che concerne gli impegni assunti con lo Stato e gli Enti Pubblici, e sempre più di frequente interviene nei contratti fra privati.

Il beneficiario della fideiussione è quindi completamente tutelato dal garante, che prima di assumersi la responsabilità dovrà valutare attentamente la situazione finanziaria e la solvibilità del contraente.

Articoli di riferimento del Codice Civile

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Art. 1936 Nozione E’ fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937 Manifestazione della volontà La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura (1353), con la previsione in quest’ultimo caso dell’importo massimo garantito. NOTA Comma così sostituito dall’Art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1939 Validità della fideiussione La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale (1255), salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940 Fideiussore del fideiussore La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941 Limiti della fideiussione La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

Art. 1942 Estensione della fideiussione Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione (2740) e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (att. 189). Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

Sezione II: Rapporti tra creditore e fideiussore

Art. 1944 Obbligazione del fideiussore Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410). Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante dall’incapacità (1247, 1939).

Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Art. 1947 Beneficio della divisione Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

Sezione III: Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (1203).

Art. 1950 Regresso contro il debitore principale Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936). Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1224). Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2041 e seguente).

Art. 1951 Regresso contro più debitori principali Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato.

Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore.

Art. 1953 Rilievo del fideiussore Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti: quando è convenuto in giudizio per il pagamento; quando il debitore è divenuto insolvente; quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine; quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Sezione IV: Rapporti fra più fideiussori Art. 1954

Regresso contro gli altri fideiussori Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’Art. 1299 (1239).

Sezione V: Estinzione della fideiussione

Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno (2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745 e seguenti) del creditore.

Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura Il fideiussore per un’obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. (Comma aggiunto dall’Art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le Leggi Speciali).

Art. 1957 Scadenza dell’obbligazione principale Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (1267). La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).

Informativa precontrattuale

 

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